"Privacy" è il termine per indicare il "diritto alla riservatezza delle informazioni personali e della propria vita privata" (art. 1 D. lgs n. 196/2003): si tratta del diritto per ogni individuo che i suoi dati personali non siano divulgati o conferiti a terzi senza la sua autorizzazione e che siano trattati nel rispetto delle regole e dei principi stabiliti dalla legge relativa al Diritto alla Privacy.
Come deve essere garantito il diritto alla privacy di studenti e docenti sui banchi di scuola e dietro agli schermi durante la DDI? I dati personali, così come definiti dal D. lgs 196/2003, consistono in "qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale" (art. 4 d. lgs 196/2003).
Si distinguono tre tipi di dati personali:
- dati sensibili, quelli relativi alla propria origine razziale ed etnica, convinzione religiose, opinioni politiche, appartenenza ad associazioni religiose, politiche, sindacale, i dati della propria vita sessuale
- dati identificativi, quali nome, cognome, codice fiscale, dati bancari
- dati giudiziari, come casella giudiziaria, sanzioni amministrative,...
Ognuno ha quindi il diritto di impedire che le proprie informazioni personali (numero di telefono, indirizzo ma anche scuola che si frequenta, foto personali, ecc) diventino note ad altri.
La scuola già si impegna a non divulgare all'esterno tali dati e soprattutto c'è grande attenzione all'interno dell'Istituto quando vengono scritti e condivisi i documenti riguardanti gli studenti con BES per non incorrere nella lesione di dati sensibili: per fare un esempio, anche i vecchi "quadri" dei voti di fine anno affissi nell'atrio della scuola sono oggi anonimi per non diffondere dati identificativi.
Nella classe in presenza non si parla di privacy: i ragazzi sono chiamati per nome e cognome, e se vogliono mostrare e condividere elementi sensibili sono loro a farlo... Ma cosa accade se la classe non è quella fisica della scuola - dove già sono contemplate le regole per la tutela della privacy - ma si estende fuori dalle mura ed entra nelle case degli studenti? Ecco di seguito i due elementi chiave della privacy nella pratica quotidiana della Scuola durante la DaD/DDI così come espressi dal Garante della Privacy e nelle Linee guida ministeriali per la DDI: scelta degli ambienti e-learning / trattamento dei dati personali da parte delle piattaforme; webcam e registrazione delle lezioni.
SCELTA DEGLI AMBIENTI E-LEARNING / TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DA PARTE DELLE PIATTAFORME
Piattaforme e dati personali
Un primo "problema" di privacy legato all'uso delle piattaforme e-learning (in DaD e DDI) è il fatto che per accedere è necessario essere profilati, e quindi fornire i propri dati personali.
Nel 2020 in piena pandemia il Garante della Privacy consigliava l'uso del registro elettronico già regolamentato al posto di piattaforme generaliste dotate di varie funzionalità, tra le quali anche quelle proprie delle reti sociali che mettono in "pericolo" i nostri dati personali e che monitorano le nostre attività sul web.
Oggi le piattaforme e-learning ormai consolidate garantiscono il rispetto di quanto richiesto dalle linee guida ministeriali (v. documenti e sitografia) e cioè assicurano fornitura dei servizi richiesti ai fini della didattica online, e non per ulteriori finalità. I fornitori si impegnano anche a non condizionare la fruizione dei servizi e-learning alla sottoscrizione di un contratto o alla prestazione del consenso (da parte dello studente o dei genitori) al trattamento dei dati per la fornitura di ulteriori servizi online, non collegati all'attività didattica.
Ma un docente potrebbe voler utilizzare con i propri studenti anche piattaforme e applicazioni diverse da quelle istituzionali per svolgere specifiche attività didattiche. Se queste piattaforme richiedono un ingresso con nome utente e password, i casi per agire correttamente sono due:
- stipula da parte del dirigente scolastico di un ulteriore contratto, sempre che la piattaforma risponda ai criteri richiesti e conosciuti da DPO della scuola
- accesso autonomo da parte degli studenti, se di età maggiore di 14 anni, così come indicato dal Decreto n. 101/18 del 10 agosto 2018 ed entrato ufficialmente in vigore il 19 settembre 2019.
Nel caso di piattaforme generaliste - raccomanda il Garante per la Privacy - si dovranno attivare i soli servizi strettamente necessari alla formazione, configurandoli in modo da minimizzare i dati personali da trattare (evitando, ad esempio, geolocalizzazione e social login).
Nome utente e password
Chi gestisce la piattaforma e-learning si premura di adottare adeguate procedure di identificazione e di autenticazione informatica degli utenti, utilizzare robusti processi di assegnazione agli utenti di credenziali o dispositivi di autenticazione (es. evitando la pre-impostazione di password facilmente conoscibili), definire password policy adeguate e differenziate in funzione degli specifici rischi del trattamento e attribuire di profili di autorizzazione che assicurino l’accesso selettivo ai dati: in sintesi fornisce delle buone password a docenti e studenti. Starà poi agli utenti usare bene le proprie password e non diffonderle per evitare che altri possano accedere alla piattaforma e-learning a nome loro compiendo un furto di identità.
I danni che possono derivare da un trattamento non corretto dei propri dati possono essere ad esempio “la perdita del controllo sui propri dati personali, la limitazione di alcuni diritti, la discriminazione, il furto d'identità o il rischio di frode, la perdita di riservatezza dei dati personali protetti dal segreto professionale, una perdita finanziaria, un danno alla reputazione e qualsiasi altro significativo svantaggio economico o sociale” (dal sito del garante Privacy)
WEBCAM E REGISTRAZIONE DELLE LEZIONI
Si può obbligare gli studenti a tenere accesa la videocamera durante le lezioni online?
No... e sì. Vediamo perché. È pericoloso - risponde il Garante della Privacy - perché una videocamera accesa comporta rischi di natura amministrativa in base ai regolamenti di protezione della privacy e anche rischi per il benessere psicologico degli studenti. I rischi con risvolti sanzionatori sono ad esempio riferiti alla potenziale diffusione di conversazioni o scene di vita quotidiana di natura confidenziale, per via di un microfono o di una videocamera indebitamente accesi, o la diffusione di dati sensibili desumibili dal contesto casalingo; rischi per il benessere psicologico degli studenti all'infiltrazione (verificatasi più di una volta) di hacker o comunque agenti esterni che offrano alla visione degli studenti contenuti inappropriati o la condivisione dell'ambiente privato dello studente che lo può esporre a commenti dei compagni.
Ogni scuola nei propri regolamenti definisce le modalità di uso delle webcam durante le lezioni: il criterio base è quello di rispetto della riservatezza e della dignità degli interessati come definito dal D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, spec. art. 1; art. 13 del Regolamento. La scuola nei suoi regolamenti può definire da un lato regole pratiche da far seguire agli studenti e ai docenti per assicurare la riservatezza (un luogo neutro della casa durante lo svolgimento della DaD, l'uso di sfondi), dall'altro considerare caso per caso quando sia più opportuno concedere agli studenti di spegnere la videocamera.
È possibile registrare le lezioni?
No. Il garante per la Privacy si rifà alle abitudini della didattica tradizionale dove non è ammessa la videoregistrazione delle lezioni per lasciare alla serenità del momento comune le dinamiche di classe.
È possibile condividere materiali didattici digitali?
Ovviamente sì, e il garante mette un alert sulle modalità di condivisione che garantiscano l’eventuale diritto d'autore dei docenti che producono i materiali didattici e che potrebbero essere scaricati e diffusi in modo non corretto.
La soluzione che noi del Progetto Scuola Digitale Liguria proponiamo è quella che il docente rilasci i propri materiali didattici con una chiara licenza di utilizzo (copyright o una licenza creative commons) e che spieghi agli studenti cosa possono fare e non fare con i materiali messi a disposizione.
Documenti e sitografia di riferimento
- Coronavirus: didattica on line, dal Garante privacy prime istruzioni per l'uso 26 marzo 2020
Didattica Digitale Integrata e tutela della privacy: indicazioni generali (5/6/2020) - Memoria del Presidente del Garante per la protezione dei dati personali, Pasquale Stanzione - Affare assegnato n. 621 (impatto della didattica digitale integrata (DDI) sui processi di apprendimento e sul benessere psicofisico degli studenti)
- Coronavirus e protezione dei dati FAQ Garante della Privacy
- Linee guida per i docenti che fanno installare app per la didattica, qui si trovano buone norme da condividere con gli studenti